(Testo unico-art. 174)
                              Art. 174. 
 
(Art. 59, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, R.  decreto
31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924,  n.
      2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  I programmi  dei  singoli  esami  di  Stato  sono  determinati  per
regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e
su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro. 
  Sono  altresi'  determinate  dal   regolamento   tutte   le   norme
concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.