(Testo unico-art. 175)
                              Art. 175. 
 
(Art. 59, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.  3,
R. decreto 31 dicembre 1923,  n.  2909  -  Art.  33,  R.  decreto  30
novembre 1924, n 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio  1930,  n.
                               1176). 
 
  Le Commissioni giudicatrici sono, ogni  anno  accademico,  nominate
dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna  professione.  Sono  in
maggioranza  composte  di  professori   di   ruolo   appartenenti   a
Universita' o Istituti superiori e,  secondo  le  professioni  cui  i
candidati aspirano, di magistrati o  funzionari  di  alto  grado,  di
persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che
abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale. 
  Ai componenti le Commissioni e' corrisposto, dal giorno  precedente
l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un
compenso di  lire  venticinque  se  appartenenti  all'Amministrazione
dello Stato, e di  lire  cinquanta  se  estranei  all'Amministrazione
stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori. 
  Oltre  tale  compenso  sono  corrisposti  ai  componenti,  che  non
risiedono nel luogo ove  si  tengono  le  adunanze,  l'indennita'  di
missione e il rimborso delle spese  a  norma  del  Regio  decreto  11
novembre 1923, n. 2395, e  successive  modificazioni.  Agli  estranei
all'Amministrazione  competono  le  indennita'  stabilite   per   gli
impiegati del grado sesto. 
  Le indennita' e i compensi previsti dal presente articolo,  escluso
il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione  del
12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.