(Testo unico-art. 176)
                              Art. 176. 
 
(Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Articoli 23, 24 e 25,
R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 51,  R.  decreto-legge
                      28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  La tassa di ammissione all'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  a
qualsiasi ramo  di  esercizio  professionale  e'  stabilita  in  lire
duecento. 
  Oltre  alla  tassa  di  ammissione,  i  candidati  agli  esami   di
abilitazione all'esercizio di tutte le  professioni  debbono  versare
direttamente alla cassa dell'Universita' o Istituto superiore, presso
cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che  e'
devoluto  al  rimborso  di  spese  per  consumo  di  materiali,   uso
d'istrumenti, fornitura di cancelleria. 
  Coloro che, essendo stati riprovati,  si  ripresentino  allo  esame
sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo. 
  Non  e'  consentita  la  dispensa  dal  pagamento  della  tassa  di
ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo. 
  Non sono tenuti, invece, al pagamento della tassa di  ammissione  i
candidati che si trovino nelle condizioni di  cui  all'art.  153  del
presente T. U.