(Testo unico-art. 178)
                              Art. 178. 
 
           (Art. 4. R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909). 
 
  La  qualifica  di  specialista  in  qualsiasi  ramo  di   esercizio
professionale puo' essere assunta  soltanto  da  coloro  che  abbiano
conseguito il relativo diploma secondo quanto viene  stabilito  dagli
statuti delle Universita' e degli Istituti superiori. 
  Chi contravvenga alla disposizione, di  cui  al  comma  precedente,
incorre  nella  esclusione  dall'albo  professionale  nel  quale   e'
iscritto,  senza  pregiudizio  delle  altre  pene  previste  per  gli
esercenti abusivi delle singole professioni. 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si   applicano   ai
professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie  o
parti di materie che sono oggetto delle singole specialita'.