(Testo unico-art. 179)
                              Art. 179. 
 
(Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.  5,
               R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909). 
 
  L'ammissione   all'esercizio   delle   professioni   di   avvocato,
procuratore legale e notaio e' regolata da norme speciali. 
  E' altresi' regolata da norme speciali  l'ammissione  all'esercizio
della professione d'insegnante di materie  che  si  impartiscono  nei
Regi Istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione
e'  istituito  un  albo  speciale   secondo   norme   stabilite   per
regolamento. Nessuno potra' esservi iscritto ove non abbia conseguito
almeno l'idoneita' negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli
Istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.