(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 238)
                              Art. 238. 
 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). 
 
  Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223  e  224  l'azione
penale  e'  esercitata   dopo   la   comunicazione   della   sentenza
dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 
  E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art.  7  e  in  ogni
altro  in  cui  concorrano  gravi  motivi  e  gia'   esista   o   sia
contemporaneamente presentata domanda per ottenere  la  dichiarazione
suddetta.