Art. 239. (Mandato di cattura). Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, e' obbligatoria la spedizione del mandato di cattura. Negli altri casi il mandato di cattura e' facoltativo.