(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 239)
                              Art. 239. 
                        (Mandato di cattura). 
 
  Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227  e  236  in
rapporto  all'art.  216  primo  e  secondo  comma,  e  nel  caso   di
inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, e' obbligatoria la
spedizione del mandato di cattura. 
  Negli altri casi il mandato di cattura e' facoltativo.