(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 240)
                              Art. 240. 
                   (Costituzione di parte civile). 
 
  Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore
possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i  reati
preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. 
  I creditori  possono  costituirsi  parte  civile  nel  procedimento
penale per bancarotta fraudolenta quando manca  la  costituzione  del
curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore  o
quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.