(Codice della navigazione-art. 316)
                              Art. 316. 
                    (Formazione dell'equipaggio). 
 
  L'equipaggio della nave marittima  e'  costituito  dal  comandante,
dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio
della nave. L'equipaggio della  nave  della  navigazione  interna  e'
costituito dal comandante, dagli  ufficiali  e  da  tutti  gli  altri
iscritti nei  registri  del  personale  navigante  imbarcati  per  il
servizio della nave. 
 
  Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante  il  periodo  in
cui presta servizio a bordo.