(Codice della navigazione-art. 317)
                              Art. 317. 
           (Composizione e forza minima dell'equipaggio). 
 
  Il   comandante   del   porto   provvede   all'applicazione   delle
disposizioni di  legge  e  delle  norme  corporative  riguardanti  la
determinazione del numero minimo degli  ufficiali  di  coperta  e  di
macchina, e dei relativi gradi, nonche' la composizione  e  la  forza
minima dell'intero equipaggio. 
 
  Le norme relative alla  composizione  e  alla  forza  minima  degli
equipaggi delle navi della navigazione  interna  sono  stabilite  dal
ministro per le comunicazioni.