Art. 317.
(Composizione e forza minima dell'equipaggio).
Il comandante del porto provvede all'applicazione delle
disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la
determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di
macchina, e dei relativi gradi, nonche' la composizione e la forza
minima dell'intero equipaggio.
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli
equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal
ministro per le comunicazioni.