(Codice della navigazione-art. 319)
                              Art. 319. 
           (Assunzione di personale straniero all'estero). 
 
  Nei porti esteri della navigazione  marittima  o  interna  ove  non
siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante  di
nazionalita' italiana, possono  essere  assunti  anche  stranieri  in
misura non superiore ad un quarto dell'intero  equipaggio  e  per  il
solo tempo necessario al viaggio da compiere. 
 
  In  caso  di  speciali   esigenze,   l'autorita'   consolare   puo'
autorizzare l'assunzione di stranieri in misura  superiore  a  quella
indicata nel comma precedente.