Art. 319.
(Assunzione di personale straniero all'estero).
Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non
siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di
nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in
misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il
solo tempo necessario al viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare puo'
autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella
indicata nel comma precedente.