(Codice della navigazione-art. 321)
                              Art. 321. 
             (Gerarchia di bordo delle navi marittime). 
 
  La  gerarchia  dei  componenti  dell'equipaggio  marittimo  e'   la
seguente: 
  1) comandante; 
  2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo  commissario,
e medico di bordo direttore del servizio sanitario; 
  3)  primo  ufficiale  di  coperta,  primo  ufficiale  di  macchina,
cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario; 
  4) secondo ufficiale di coperta,  secondo  ufficiale  di  macchina,
secondo    medico    aggiunto,     secondo     commissario,     primo
radiotelegrafista; 
  5) gli altri ufficiali; 
  6) nostromo, maestro di macchina; 
  7) gli altri sottufficiali; 
  8) i comuni. 
 
  Il pilota durante il periodo in cui  presta  servizio  a  bordo  e'
equiparato al primo ufficiale.