(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 351)
                              Art. 351. 
                      (Distribuzione dei ruoli) 

 
  Il ministero della marina mercantile provvede all'invio  dei  ruoli
di equipaggio agli uffici compartimentali, anche per la distribuzione
agli uffici dipendenti, e agli uffici consolari. 
  Gli uffici compartimentali e consolari trascrivono, in un  registro
conforme al modello approvato dal ministro per la marina  mercantile,
i numeri dei ruoli di equipaggio e danno ricevuta dei ruoli stessi al
ministero della marina mercantile. 
  Altrettanto  fanno  gli  uffici   circondariali   verso   l'ufficio
compartimentale e gli uffici di porto verso  l'ufficio  circondariale
da cui dipendono. 
  I ruoli di equipaggio, prima di essere posti in uso, devono  essere
numerati, firmati e bollati col timbro di ufficio,  al  sommo  d'ogni
mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorita' consolare. 
  Nella prima pagina del ruolo  deve  essere  inserita  dichiarazione
firmata  dal  comandante  del  porto  o  dalla  autorita'  consolare,
attestante il numero delle pagine di cui  il  ruolo  si  compone,  il
nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della
nave, il nome del comandante e la data di rilascio.