(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 352)
                              Art. 352. 
                             (Consegna) 

 
  Gli  uffici  marittimi,  all'atto  del  rilascio   del   ruolo   di
equipaggio, devono riportare le annotazioni in esso contenute  in  un
registro copia ruoli conforme al modello approvato dal  ministro  per
la marina mercantile. 
  Ogni  qualvolta  gli  uffici  marittimi  rilasciano  un  ruolo   di
equipaggio devono darne notizia alla cassa nazionale perla previdenza
marinara.