Art. 352. (Consegna) Gli uffici marittimi, all'atto del rilascio del ruolo di equipaggio, devono riportare le annotazioni in esso contenute in un registro copia ruoli conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile. Ogni qualvolta gli uffici marittimi rilasciano un ruolo di equipaggio devono darne notizia alla cassa nazionale perla previdenza marinara.