(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 354)
                              Art. 354. 
                         (Domata del ruolo) 

 
  La durata del ruolo non puo' eccedere il periodo di tre anni, dalla
data di rilascio. 
  Allo spirare di questo termine gli  uffici  marittimi  ritirano  il
ruolo e ne rilasciano uno nuovo. 
  Il  ruolo  ritirato  e'  trasmesso  alla  cassa  nazionale  per  la
previdenza marinara, la quale, dopo aver provveduto alla decontazione
definitiva  dei  contributi  dovuti  lo  restituisce  all'ufficio  di
compartimento che ne aveva assunto il carico. 
  I ruoli rilasciati dall'autorita' consolare, dopo  decontati,  sono
conservati presso l'ufficio di compartimento designato  dal  ministro
per la marina mercantile.