Art. 354. (Domata del ruolo) La durata del ruolo non puo' eccedere il periodo di tre anni, dalla data di rilascio. Allo spirare di questo termine gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolo ritirato e' trasmesso alla cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico. I ruoli rilasciati dall'autorita' consolare, dopo decontati, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal ministro per la marina mercantile.