(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 357)
                              Art. 357. 
            (Annotazioni relative alle persone arruolate) 

 
  Relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170  del
codice, il ruolo di equipaggio deve  anche  contenere,  per  ciascuna
persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero
di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi
effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando  la  retribuzione
e' convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d)  del  secondo
comma dell'articolo 325 del codice si  deve  indicare  sul  ruolo  la
parte spettante all'arruolato in  rapporto  al  numero  totale  delle
parti  convenuto  e  specificare  gli  altri  elementi  fissi   della
retribuzione. 
  Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori
ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice. 
  I contratti di arruolamento stipulati in localita' estera dove  non
sia autorita' consolare sono annotati sul  ruolo  di  equipaggio  dal
comandante della nave  e  convalidati  dalla  autorita'  marittima  o
consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorita'.