(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 359)
                              Art. 359. 
                     (Ricostituzione del ruolo) 

 
  Nel caso di dispersione o di distruzione del  ruolo  di  equipaggio
l'ufficio che lo ha rilasciato deve  provvedere  alla  ricostituzione
del ruolo assumendo le  necessarie  infomazioni  dall'armatore  della
nave e dalle autorita' marittime o consolari che  abbiano  effettuato
movimenti sul ruolo stesso. 
  Il ruolo cosi' ricostituito  prende  lo  stesso  numero  di  quello
disperso o distrutto e deve essere  inviato,  per  il  deconto,  alla
cassa nazionale per la previdenza marinara.