(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 360)
                              Art. 360. 
      (Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo) 

 
  L'autorita' che accerta la dispersione o la distruzione  del  ruolo
ai  termini  dell'articolo  199  del  codice   deve   darne   notizia
all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui
all'articolo precedente.