(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 185)
                 Art. 186. (Art. 78 del Testo Unico) 
                         NORME DI SICUREZZA 

 
  Due  dei  dispositivi  di  frenatura  degli   autoveicoli   e   dei
filoveicoli  possono  essere  conglobati  in  conformita'  di  quanto
indicato nel punto 1) dell'art. 273. 
  Ogni veicolo munito di un dispositivo di frenatura  comportante  un
serbatoio di energia, deve essere provvisto,  qualora  una  frenatura
efficace  non  sia  possibile  senza   l'intervento   della   energia
accumulata, di un apparecchio segnalatore,  ottico  ed  acustico  per
indicare l'insufficienza dell'energia disponibile;  tale  indicazione
deve cominciare a  funzionare  quando  la  quantita'  di  energia  di
riserva e' scesa del 35% del valore di taratura minima. 
  Nei dispositivi di frenatura  dove  l'intervento  di  una  sorgente
ausiliaria d'energia e' indispensabile per il funzionamento,  occorre
che l'efficacia del freno  non  scompaia  completamente  in  caso  di
arresto del motore  Nei  dispositivi  di  frenatura  comportanti  una
trasmissione Idraulica l'orificio di riempimento  del  serbatoio  del
liquido deve essere  facilmente  accessibile  e,  se  non  esiste  un
apparecchio segnalatore del livello,  il  livello  del  liquido  deve
essere facilmente ispezionabile a vista.