Art. 186. (Art. 78 del Testo Unico) EFFICIENZE DELLA FRENATURA L'efficienza del dispositivo di frenatura di servizio degli autoveicoli deve rispondere alle condizioni sotto indicate per i singoli casi: 1. Autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose: VxV S <= ----- 130 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il veicolo deve essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 40 km/orari su un percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km, utilizzando il cambio di velocita' con il rapporto meno demoltiplicato. Alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore all'80% di quella indicata nella formula precedente ne' inferiore al 75% di quella misurata con il freno a freddo. 2. Autocarri, autobus, trattori stradali, trattori per autoarticolati ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, aventi peso o peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li. Prova per veicoli carichi: VxV S <= ----- 130 Prova per i veicoli scarichi e per trattori stradali e trattori di autoarticolati (isolati): VxV S <= ----- 100 Tali risultati debbono essere ottenuti esercitando sul peduale una forza non superiore a 90 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni il veicolo deve essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 40 km/orari su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 chilometro, utilizzando il cambio di velocita' con il rapporto meno demoltiplicato: alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore all'80% di quella indicata nella formula precedente, ne' inferiore al 75% di quella misurata con il freno a freddo. 3. Autocarri, trattori stradali, trattori per autoarticolati, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, aventi peso o peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li e non superiore a 120 q.li: VxV S <= 0,15 + ----- 130 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 90 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il veicolo deve essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 40 km/h su un percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 2 chilometro, utilizzando il cambio di velocita' con il rapporto meno demoltiplicato: alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore all'80% di quelle indicate nella formula precedente, ne' inferiore al 75% di quella misurata con il freno a freddo. 4. Autocarri, trattori stradali, trattori per autoarticolati, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, aventi peso o peso complessivo a pieno carico superiore a 120 q.li: VxV S <= 0,15 V + ----- 115 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento del freni, il veicolo deve poter essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 30 ± 5 km/h su un percorso in discesa della pendenza del 6% e della lunghezza di 6 km.; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore a quella prescritta dalla precedenta formula. 5. Autoveicoli per trasporto di persone, aventi, sia isolati sia combinato, peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e fino a 50 quintali: VxV S <= 0,15 V + ----- 130 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 90 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il veicolo deve essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 40 km/orari su un percorso in discesa della pendenza del 10% della lunghezza di 1 km, utilizzando il cambio di velocita' con il rapporto meno demoltiplicato, alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore all'80% di quella indicata nella formula precedentemente, ne' inferiore al 75% di quella misurata con il freno a freddo. 6. Autoveicoli per trasporto di persone aventi, sia isolati, sia combinati, peso complessivo a pieno carico superiore a 50 q.li fino a 80 q.li: VxV S <= 0,15 V + ----- 130 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 90 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il veicolo deve poter essere mantenuto a una velocita' stabilizzata di 30 ± 5 km/h su un percorso in discesa della pendenza del 6% e della lunghezza di 6 km.; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore al 75% di quella indicata nella formula precedente. 7. Autoveicoli per trasporto di persone, aventi, sia isolati, sia combinati, peso complessivo a pieno carico superiore a 80 q.li e fino 120 q.li: VxV S <= 0,115 + ---- 130 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 90 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura di servizio dopo il riscaldamento dei freni il veicolo deve poter essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 30 ± 5 km su un percorso in discesa della pendenza del 6% e della lunghezza di 6 km.; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore a quella indicata nella formula precedente. 8. Autoveicoli per trasporto di persone, aventi sia isolati, sia combinati, peso complessivo a pieno carico superiore a 120 q.li: VxV S <= 0,15 V + ---- 130 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 kg. Per determinare efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il veicolo deve poter essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 30 ± 5 km/h su un percorso in discesa della pendenza del 6% e della lunghezza di 6 km.; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio non deve essere inferiore a quella indicata nella formula precedente. 9. Autotreni, autoarticolati, autosnodati, destinati al trasporto di cose, per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico inferiore o uguale a 120 quintali: VxV S <= 0,18 V + ----- 115 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il veicolo deve poter essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 40 km/h su un percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di un km, utilizzando il cambio di velocita' con il rapporto meno demoltiplicato alla fine del percorso l'efficienza della frenetura di servizio non deve essere inferiore all'80% di quella indicata nella forla precedente, ne' inferiore al 75% di quella misurata, con il freno a freddo. 10. Autotreni, autoarticolati, autosnodati, destinati al trasporto di cose, per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 120 quintali: VxV S <= 0,18 V + ----- 115 Tale risultato deve essere ottenuto esercitando su pedale una forza non superiore a 60 kg. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il complesso deve poter essere mantenuto ad una velocita' stabilizzata di 30 ± 5 km/h su un percorso in discesa della pendenza del 6% e della lunghezza di 6 km.; alla fine del percorso l'efficienza della frenatura di servizio non deve essere inferiore al 75% di quella indicata nella formula precedente. 11. I requisiti di frenatura per le diverse categorie di filoveicoli debbono essere gli stessi prescritti per gli autoveicoli di categoria e peso corrispondenti. Le prove per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni non vanno effettuate se il filoveicolo e' munito di frenatura elettrica dinamica.