Art. 187. (Art. 78 del Testo Unico) FRENI DI SOCCORSO E DI STAZIONAMENTO Il dispositivo di frenatura di soccorso applicato sugli autoveicoli e sui filo veicoli deve garantire uno spazio di frenatura uguale al doppio di quello massimo richiesto col dispositivo di frenatura di servizio per ogni categoria anche se conglobato con uno degli altri dispositivi di frenatura. Il dispositivo di frenatura di stazionamento applicato sugli autoveicoli e filoveicoli deve essere tale da mantenere, sia in salita che in discesa il veicolo a pieno carico fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%, nei complessi costituiti da un veicolo trattore e un veicolo trainato il freno di stazionamento del veicolo trattore deve mantenere fermo il complesso stesso a pieno carico sia in salita che in discesa su strada con pendenza almeno pari all'80%. Comunque la forza esercitata sul comando non deve superare 60 kg.