Art. 273. I bollettari per le quietanze sono forniti ai tesorieri dall'Economato generale per mezzo delle Intendenze di finanza. I libri bollettari fanno parte delle stampe con bollo a seco date in consegna agli economi delle Intendenze, che ne vigilano la gestione tenendone conto in appositi registri di carico e discarico. Le somministrazioni dei bollettari alla tesoreria centrale e' fatta pure dall'Economato per mezzo della Direzione generale del tesoro. Quando un tesoriere cessi dalle proprie funzioni, l'Intendenza di finanza si fa restituire la parte dei bollettari che non e' stata adoperata. La consegna e la restituzione si fanno contro ricevuta.