(Regolamento-art. 273)
 
                              Art. 273. 
 
  I  bollettari  per  le  quietanze   sono   forniti   ai   tesorieri
dall'Economato generale per mezzo  delle  Intendenze  di  finanza.  I
libri bollettari fanno parte delle stampe con bollo a  seco  date  in
consegna agli economi delle Intendenze, che ne vigilano  la  gestione
tenendone conto in appositi registri di carico e discarico. 
 
  Le somministrazioni dei bollettari alla tesoreria centrale e' fatta
pure dall'Economato per mezzo della Direzione generale del tesoro. 
 
  Quando un tesoriere cessi dalle proprie funzioni,  l'Intendenza  di
finanza si fa restituire la parte dei bollettari  che  non  e'  stata
adoperata. 
 
  La consegna e la restituzione si fanno contro ricevuta.