(Regolamento-art. 274)
 
                              Art. 274. 
 
  Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a  senso  dei  precedenti
articoli 263 e 272 debbono  avere,  senza  riguardo  alla  diversita'
delle entrate, un numero continuativo per  ciascun  tesoriere  e  per
esercizio, e debbono indicare: 
 
    a) il cognome, nome e qualita' di colui per conto  del  quale  e'
fatto il versamento; 
 
    b) la somma versata in tutte lettere ed in numeri; 
 
    c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui
e' da applicarsi la somma versata; 
 
    d) la specie dei valori versati, cioe' se oro,  argento,  bronzo,
biglietti a debito dello Stato o di Istituti di emissione,  o  titoli
di spesa pagati; 
 
    e) la data in cui sono rilasciate. 
 
  Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti  dai  debitori  diretti
debbono inoltre indicare la  causale  del  debito  e  l'anno  cui  si
riferisce. 
 
  Una quietanza non puo' riguardare versamenti relativi a  differenti
Amministrazioni. 
 
  Pei versamenti riferibili a piu' capitoli o gruppi di  capitoli  di
entrate di una stessa Amministrazione si  puo'  rilasciare  una  sola
quietanza, apponendovi a tergo la distinzione  dei  vari  capitoli  o
gruppi, e della somma a ciascun di essi applicabile  in  relazione  a
quanto e' prescritto di sopra alla lettera c).