Art. 274. Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a senso dei precedenti articoli 263 e 272 debbono avere, senza riguardo alla diversita' delle entrate, un numero continuativo per ciascun tesoriere e per esercizio, e debbono indicare: a) il cognome, nome e qualita' di colui per conto del quale e' fatto il versamento; b) la somma versata in tutte lettere ed in numeri; c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui e' da applicarsi la somma versata; d) la specie dei valori versati, cioe' se oro, argento, bronzo, biglietti a debito dello Stato o di Istituti di emissione, o titoli di spesa pagati; e) la data in cui sono rilasciate. Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti dai debitori diretti debbono inoltre indicare la causale del debito e l'anno cui si riferisce. Una quietanza non puo' riguardare versamenti relativi a differenti Amministrazioni. Pei versamenti riferibili a piu' capitoli o gruppi di capitoli di entrate di una stessa Amministrazione si puo' rilasciare una sola quietanza, apponendovi a tergo la distinzione dei vari capitoli o gruppi, e della somma a ciascun di essi applicabile in relazione a quanto e' prescritto di sopra alla lettera c).