(Regolamento-art. 277)
 
                              Art. 277. 
 
  Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati spediti da
corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quietanzare
i mandati ma  bensi'  rilasciare,  come  per  le  altre  entrate,  le
relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano  affinche'  le
uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.