Art. 277. Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati spediti da corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quietanzare i mandati ma bensi' rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano affinche' le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.