Art. 278. Nelle quietanze non devono farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di cifre, ne' alterazioni di sorta. Accadendo errore, si corregge mediante annotazione che approvata dall'Intendenza di finanza e firmata dal tesoriere e dal controllore, verra' apposta a tergo della quietanza e sulla relativa matrice di essa. Se la matrice della quietanza non fosse piu' in potere dell'Intendenza, perche' unita ai conti giudiziali trasmessi alla Direzione generale del tesoro, l'Intendenza comunichera' il testo della annotazione di rettifica apposta a tergo della quietanza alla Direzione generale suddetta, perche' ne disponga la trascrizione sulla relativa matrice di quietanza unita al resoconto esistente presso la medesima. Quando non fosse possibile eseguire le correzioni mediante annotazione a tergo della quietanza e si rendesse necessario di annullarla, l'Intendenza, autorizzato tale annullamento, ritira la quietanza gia' annullata mediante analoga annotazione firmata dal tesoriere e dal controllore, e la unisce alla relativa matrice indicando al tergo di essa il motivo dell'annullamento e l'autorizzazione riportata. Se la matrice della quietanza annullata fosse stata gia' unita ai conti giudiziali trasmessi alla Direzione generale del tesoro, l'Intendenza comunica alla medesima il testo dell'annotazione di annullamento, affinche' venga trascritta sulla relativa matrice della quietanza annullata. Alle correzioni e rettifiche che occorresse di fare ed agli annullamenti di quietanze emesse dal tesoriere centrale, provvede la Direzione generale del tesoro. Delle variazioni e degli annullamenti di quietanze delle tesorerie provinciali o di quella centrale, la stessa Direzione generale informa l'amministrazione centrale cui riguarda l'entrata e la Corte dei conti.