(Regolamento-art. 278)
 
                              Art. 278. 
 
  Nelle quietanze non devono  farsi  cancellazioni,  sostituzioni  di
parole o di cifre, ne' alterazioni di sorta. 
 
  Accadendo errore, si corregge mediante  annotazione  che  approvata
dall'Intendenza di finanza e firmata dal tesoriere e dal controllore,
verra' apposta a tergo della quietanza e sulla  relativa  matrice  di
essa. 
 
  Se  la  matrice  della  quietanza  non   fosse   piu'   in   potere
dell'Intendenza, perche' unita ai  conti  giudiziali  trasmessi  alla
Direzione generale del tesoro,  l'Intendenza  comunichera'  il  testo
della annotazione di rettifica apposta a tergo della  quietanza  alla
Direzione generale suddetta,  perche'  ne  disponga  la  trascrizione
sulla relativa matrice di  quietanza  unita  al  resoconto  esistente
presso la medesima. 
 
  Quando  non  fosse  possibile  eseguire  le   correzioni   mediante
annotazione a tergo della  quietanza  e  si  rendesse  necessario  di
annullarla, l'Intendenza, autorizzato tale  annullamento,  ritira  la
quietanza gia' annullata mediante  analoga  annotazione  firmata  dal
tesoriere e dal  controllore,  e  la  unisce  alla  relativa  matrice
indicando  al  tergo  di   essa   il   motivo   dell'annullamento   e
l'autorizzazione riportata. 
 
  Se la matrice della quietanza annullata fosse stata gia'  unita  ai
conti  giudiziali  trasmessi  alla  Direzione  generale  del  tesoro,
l'Intendenza comunica alla  medesima  il  testo  dell'annotazione  di
annullamento, affinche' venga trascritta sulla relativa matrice della
quietanza annullata. 
 
  Alle correzioni  e  rettifiche  che  occorresse  di  fare  ed  agli
annullamenti di quietanze emesse dal tesoriere centrale, provvede  la
Direzione generale del tesoro. 
 
  Delle variazioni e degli annullamenti di quietanze delle  tesorerie
provinciali o  di  quella  centrale,  la  stessa  Direzione  generale
informa l'amministrazione centrale cui riguarda l'entrata e la  Corte
dei conti.