(Allegato-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
(Misure per l'esecuzione degli ordini su  strumenti  finanziari  alle
              condizioni piu' favorevoli per gli OICR) 
 
  1. Nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori
si applica l'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n.
231/2013. 
 
  2. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una  SICAV
abbia designato per la gestione del proprio patrimonio  una  societa'
di gestione del risparmio, quest'ultima deve ottenere preventivamente
il consenso della SICAV sulla strategia di  esecuzione  degli  ordini
adottata ai sensi del presente articolo. 
 
  3. Limitatamente alla gestione di OICVM, le  societa'  di  gestione
del  risparmio  e  le  SICAV  rendono  disponibili  agli  investitori
informazioni appropriate  circa  la  strategia  di  esecuzione  degli
ordini adottata ai sensi del comma 1 e  su  ogni  modifica  rilevante
della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate  agli
investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai
sensi del comma 1.