Art. 99. (Misure per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni piu' favorevoli per gli OICR) 1. Nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. 2. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una societa' di gestione del risparmio, quest'ultima deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo. 3. Limitatamente alla gestione di OICVM, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.