(Testo unico imposte sui redditi-art. 223)
                              ART. 223 
Esenzioni  per  la  partecipazione  dei  lavoratori   alle   societa'
                             cooperative 
(articolo 1, comma 12, legge 27 dicembre 2019, n.  160;  articolo  1,
             comma 271, legge 30 dicembre 2020, n. 178) 
 
1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22,  destinata  alla  sottoscrizione  di  capitale  sociale  di   una
cooperativa nella quale il rapporto  mutualistico  ha  a  oggetto  la
prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, si  considera
non  imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di  attuazione  del  presente
comma, anche al fine di definire le opportune  comunicazioni  atte  a
consentire l'esenzione della NASpI anticipata in  un'unica  soluzione
nonche' ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva  destinazione
al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo
anticipato. 
2. Gli  importi  del  trattamento  di  fine  rapporto  richiesti  dai
lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale  delle
cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dall'articolo 1,  comma
270, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.