ART. 223
Esenzioni per la partecipazione dei lavoratori alle societa'
cooperative
(articolo 1, comma 12, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1,
comma 271, legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una
cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la
prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, si considera
non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente
comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a
consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione
nonche' ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione
al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo
anticipato.
2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai
lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle
cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dall'articolo 1, comma
270, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.