(Allegato II)
 
 
                                                          Allegato II 
                                (previsto dall'articolo 107, comma 3) 
                 (riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE) 
 
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE 
NOTIFICHE 
 
  1.  Il  sistema  riguarda  i  prodotti,  secondo   la   definizione
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave
per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici
previsti nelle direttive 2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi  dall'applicazione
del RAPEX. 
 
  2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido  scambio  di
informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida  di  cui
al punto 8 definiscono  criteri  specifici  per  l'individuazione  di
rischi gravi. 
 
  3. Gli Stati membri  che  hanno  effettuato  la  notifica  a  norma
dell'articolo 12 forniscono tutte  le  precisazioni  disponibili.  In
particolare, la notifica contiene  le  informazioni  stabilite  dalle
linee guida di cui al punto 8 e almeno: 
    a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto; 
 
    b) una descrizione  del  rischio  incontrato,  ivi  compresa  una
sintesi dei risultati di qualsiasi prova o  di  qualsiasi  analisi  e
delle loro conclusioni che permettano di  valutare  l'importanza  del
rischio; 
 
    c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se
del caso; 
 
    d)  informazioni  sui  canali  di  commercializzazione  e   sulla
distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari. 
 
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale 
formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti  dalle  linee
guida di cui al punto 8. 
 
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e' 
intesa a limitare la commercializzazione  o  l'uso  di  una  sostanza
chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto
prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della
sostanza o del preparato in questione  e  dei  sostituti  conosciuti,
qualora tale informazione sia disponibile.  Essi  comunicano  inoltre
gli effetti previsti del provvedimento sulla salute  e  la  sicurezza
dei consumatori, nonche' la valutazione  del  rischio  effettuata  in
conformita' dei principi generali di  valutazione  dei  rischi  delle
sostanze  chimiche  di  cui  all'articolo  10,   paragrafo   4,   del
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del  23  marzo  1993,  nel
caso di sostanze esistenti  o  all'articolo  3,  paragrafo  2,  della
direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967,  nel  caso
di nuove sostanze. Le linee guida di cui al  punto  8  definiscono  i
particolari e le procedure relativi  alle  informazioni  richieste  a
tale riguardo. 
 
  4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione,  in  virtu'
dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad  un  rischio
grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti  informa
la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende
confermare o modificare tale informazione. 
 
  5. La Commissione verifica, nel  piu'  breve  tempo  possibile,  la
conformita' con le disposizioni della  direttiva  delle  informazioni
ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine
di valutare la sicurezza del prodotto, puo' svolgere  un'indagine  di
propria iniziativa. Qualora abbia  luogo  tale  indagine,  gli  Stati
membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le
informazioni richieste. 
 
  6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri
sono invitati ad informare la  Commissione,  entro  e  non  oltre  il
termine stabilito dalle linee guida di cui  al  punto  8,  sui  punti
seguenti: 
 
    a)  se  il  prodotto  e'  stato  immesso  sul  mercato  nel  loro
territorio; 
 
    b) quali provvedimenti nei confronti del  prodotto  in  questione
adotteranno eventualmente  in  funzione  della  situazione  nel  loro
Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa  valutazione  del
rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che  giustifica  la
decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o
di seguito; 
 
    c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al
rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi. 
 
  Le linee guida di cui al punto  8  propongono  criteri  precisi  di
notifica delle misure  la  cui  portata  e'  limitata  al  territorio
nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro
ritiene limitati al proprio territorio. 
 
  7. Gli Stati membri  informano  immediatamente  la  Commissione  di
eventuali  modifiche  o  della  revoca  delle  misure  o  azioni   in
questione. 
 
  8. Le linee guida che riguardano la gestione  del  RAPEX  da  parte
della  Commissione  e  degli  Stati  membri   vengono   elaborate   e
regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'articolo 15, paragrafo 3. 
 
  9. La Commissione puo' informare  i  punti  di  contatto  nazionali
riguardo ai prodotti che presentano  rischi  gravi,  importati  nella
Comunita' e nello Spazio economico europeo o esportati a  partire  da
tali territori. 
 
  10. La responsabilita'  delle  informazioni  fornite  incombe  allo
Stato membro che ha effettuato la notifica. 
 
  11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del  sistema,
provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche
in base al grado di urgenza. Le  modalita'  saranno  stabilite  dalle
linee guida di cui al punto 8.