(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 118)
                              Art. 118 
 
 
                         Decreto ingiuntivo 
 
    1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione  esclusiva  del
giudice amministrativo,  aventi  ad  oggetto  diritti  soggettivi  di
natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del  Libro  IV
del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione  e'  competente  il
presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si  propone
con ricorso.