(CODICE CIVILE-art. 234)
                              Art. 234. 
 
            (Nascita del figlio dopo i trecento giorni). 
 
  La  legittimita'  del  figlio  nato  dopo  trecento  giorni   dallo
scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  puo'  essere   sempre
contestata.