(Convenzione - art. 207)
                            Articolo 207 
                   Inquinamento da fonti terrestri 
   1. Gli Stati  adottano  leggi  e  regolamenti  atti  a  prevenire,
ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente  marino
d'origine  terrestre,  ivi  inclusi  fiumi,  estuari,  condutture   e
installazioni di scarico, tenendo conto delle  regole,  delle  norme,
delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate  in  ambito
internazionale. 
   2. Gli Stati adottano ogni altra misura  necessaria  a  prevenire,
ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 
   3. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a
tale riguardo nell'ambito regionale pertinente. 
   4. Gli  Stati  si  impegnano,  soprattutto  agendo  attraverso  le
competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a
concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme,  procedure
e  pratiche  raccomandate  per  prevenire,  ridurre  e  tenere  sotto
controllo l'inquinamento  dell'ambiente  marino  scaturito  da  fonti
terrestri, tenendo  in  debito  conto  le  peculiari  caratteristiche
regionali, le potenzialita' economiche degli Stati in via di sviluppo
e le loro esigenze di sviluppo economico. 
   Tali regole, norme,  procedure  e  pratiche  raccomandate  saranno
oggetto di periodica revisione, secondo necessita'. 
   5. Le leggi,  regolamenti,  misure,  regole,  norme,  procedure  e
pratiche raccomandate, di cui ai numeri 1, 2 e  4,  includono  quelle
atte a contenere al minimo, per  quanto  e'  possibile,  l'immissione
nell'ambiente marino di sostanze tossiche, dannose  o  nocive,  e  in
particolare di quelle non degradabili.