(Convenzione - art. 208)
                            Articolo 208 
Inquinamento provocato da attivita' relative al fondo marino soggette
                    alla giurisdizione nazionale 
   1.  Gli  Stati  costieri  adottano  leggi  e  regolamenti  atti  a
prevenire,  ridurre   e   tenere   sotto   controllo   l'inquinamento
dell'ambiente  marino  provocato  direttamente  o  indirettamente  da
attivita' relative al fondo marino soggette alla loro  giurisdizione,
o da isole artificiali,  installazioni  e  strutture  sotto  la  loro
giurisdizione in virtu' degli articoli 60 e 80. 
   2. Gli Stati adottano ogni altra misura che si renda necessaria al
fine  di  prevenire,  ridurre   e   tenere   sotto   controllo   tale
inquinamento. 
   3. Tali leggi,  regolamenti  e  misure  non  debbono  essere  meno
efficaci di  regole,  norme,  procedure  e  pratiche  raccomandate  a
livello internazionale. 
   4. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le  rispettive  politiche
in questo senso, agli opportuni livelli regionali. 
   5. Gli Stati, operando in  particolare  attraverso  le  competenti
organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, stabiliscono
a livello mondiale e regionale regole, norme,  procedure  e  pratiche
raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto  controllo
l'inquinamento dell'ambiente marino di cui al numero 1. Tali  regole,
norme, procedure e pratiche raccomandate sono  oggetto  di  periodica
revisione, se necessario.