(Convenzione - art. 209)
                            Articolo 209 
            Inquinamento da attivita' condotte nell'Area 
   1.   Vengono   stabilite   norme,    regolamenti    e    procedure
internazionali, conformemente alla Parte XI, al  fine  di  prevenire,
ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente  marino
derivato da attivita' condotte nell'Area. Tali norme,  regolamenti  e
procedure sono oggetto di revisione periodica, se necessario. 
   2. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione,  gli
Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere
sotto controllo gli inquinamenti  dell'ambiente  marino  derivato  da
attivita' condotte nell'Area  da  navi,  installazioni,  strutture  e
altri dispositivi che battono la loro bandiera o  sono  immatricolati
nei loro registri o operano sotto la loro  autorita'.  Tali  leggi  e
regolamenti non debbono essere meno efficaci delle norme, regolamenti
e procedure di cui al numero 1.