(Convenzione - art. 210)
                            Articolo 210 
                     Inquinamento da immissione 
   1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e
tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino  derivante
da immissione. 
   2.  Gli  Stati  adottano  qualsiasi  altra  misura  necessaria   a
prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento. 
   3. Tali leggi, regolamenti e misure  assicurano  che  l'immissione
non sia effettuata senza l'autorizzazione delle competenti  autorita'
statali. 
   4. Gli Stati  operando  di  preferenza  attraverso  le  competenti
organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, si adoperano
per  stabilire,  a  livello  mondiale  e  regionale,  regole,  norme,
procedure e pratiche raccomandate, al fine di  prevenire,  ridurre  e
tenere sotto controllo l'inquinamento  da  immissione.  Tali  regole,
norme, procedure e pratiche raccomandate sono  oggetto  di  revisione
periodica, se necessario. 
   5. Non e' possibile effettuare alcuna immissione  all'interno  del
mare  territoriale  e  della  zona  economica   esclusiva   o   sulla
piattaforma   continentale,    senza    la    preventiva    esplicita
autorizzazione dello Stato costiero, che ha il diritto di consentire,
disciplinare  e  controllare  l'immissione  dopo   aver   debitamente
esaminato la questione con gli Stati che, in  ragione  della  propria
posizione geografica, possono riceverne ripercussioni negative. 
   6. Le leggi, regolamenti e misure adottate in ambito nazionale per
prevenire,  ridurre  e  tenere   sotto   controllo   tale   tipo   di
inquinamento, debbono avere efficacia  non  inferiore  rispetto  alla
normativa a carattere mondiale.