(Convenzione - art. 211)
                            Articolo 211 
                   Inquinamento provocato da navi 
   1.  Gli  Stati,  agendo  tramite  le   competenti   organizzazioni
internazionali o una conferenza  diplomatica  generale,  stabiliscono
regole e norme internazionali atte  a  prevenire,  ridurre  e  tenere
sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da  navi,
e favoriscono l'adozione, attraverso gli stessi canali  e  ogni  qual
volta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffico intesi
a ridurre al minimo il rischio di  incidenti  che  possano  provocare
l'inquinamento  dell'ambiente  marino,  incluse  le  coste,  e  danni
conseguenti agli interessi connessi degli Stati costieri. Tali regole
e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessita'. 
   2. Gli Stati  adottano  leggi  e  regolamenti  atti  a  prevenire,
ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente  marino
causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. 
Tali leggi  e  regolamenti  debbono  avere  efficacia  non  inferiore
rispetto alle regole e norme internazionali  generalmente  accettate,
emanate attraverso  la  competente  organizzazione  internazionale  o
conferenza diplomatica generale. 
   3. Gli Stati,  al  fine  di  prevenire,  ridurre  e  tenere  sotto
controllo l'inquinamento dell'ambiente marino,  impongono  alle  navi
straniere disposizioni particolari per l'entrata  nei  loro  porti  o
acque  interne,  o  per  l'utilizzo  delle  loro  installazioni   per
l'ormeggio al largo della costa,  debbono  dare  ad  esse  la  debita
diffusione   e    comunicarle    alla    competente    organizzazione
internazionale. Ogni qualvolta tali condizioni sono emanate in  forma
identica da due o piu'  Stati  costieri  al  fine  di  uniformare  le
rispettive politiche, la comunicazione deve precisare quali sono  gli
Stati che partecipano a tali accordi di  collaborazione.  Ogni  Stato
deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua  bandiera
o e' immatricolata nel suo registro, durante la navigazione nel  mare
territoriale  di  uno  Stato  che  partecipa  a   tali   accordi   di
collaborazione, fornisca,  a  richiesta  dello  Stato  in  questione,
informazioni circa la propria eventuale destinazione verso uno  Stato
della stessa regione che partecipa a tali accordi  di  collaborazione
e, in caso affermativo, comunichi se la nave risponde alle condizioni
di entrata nei porti di quello Stato. Questo articolo non  pregiudica
l'esercizio continuato  del  diritto  di  passaggio  inoffensivo  ne'
l'applicazione dell'articolo 25, 2. 
   4. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranita' nel
proprio mare territoriale, possono adottare leggi e  regolamenti  per
prevenire, ridurre e tener sotto controllo l'inquinamento  marino  da
parte di navi straniere, incluse le navi che esercitano il diritto di
passaggio  inoffensivo.  Tali  leggi  e   regolamenti   non   debbono
ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi  straniere,  ai  sensi
della Parte II, sezione 3. 
   5. Gli Stati costieri ai  fini  dell'applicazione  prevista  nella
sezione 6, possono adottare nella propria  zona  economica  esclusiva
leggi  e  regolamenti  atti  a  prevenire,  ridurre  e  tenere  sotto
controllo l'inquinamento provocato da navi, che si conformino e diano
applicazione  alle  regole  e   norme   internazionali   generalmente
accettate,  stabilite   attraverso   la   competente   organizzazione
internazionale o conferenza diplomatica generale. 
   6. a) Quando le norme e regole internazionali di cui al  numero  1
non  consentono  di  far  fronte  in  modo  adeguato  a   circostanze
particolari e uno Stato costiero ha fondati motivi per  ritenere  che
in un'area particolare e  chiaramente  definita  della  propria  zona
economica esclusiva si  richieda  l'adozione  di  particolari  misure
ingiuntive al fine di prevenire  l'inquinamento  provocato  da  navi,
rese  necessarie  da  evidenti  ragioni   tecniche   correlate   alle
caratteristiche ecologiche e oceanografiche della zona come pure alla
sua utilizzazione, alla protezione delle sue risorse e  al  carattere
peculiare del traffico  locale,  lo  Stato  costiero  puo',  dopo  le
opportune consultazioni con gli altri Stati interessati attraverso la
competente organizzazione internazionale, inviare a quest'ultima  una
comunicazione   relativa   a   quell'area   fornendo   documentazione
illustrativa  e  prove  scientifiche  e  tecniche  a  sostegno  della
necessita' di strutture di ricezione. Entro 12 mesi  dalla  ricezione
della comunicazione, l'organizzazione decide  se  le  caratteristiche
dell'area  corrispondono  alle  condizioni  su  descritte.  In   caso
affermativo lo Stato costiero puo' adottare  in  quell'area  leggi  e
regolamenti atti  a  prevenire,  ridurre  e  tenere  sotto  controllo
l'inquinamento provocato da navi, attuando  le  regole,  pratiche  di
navigazione  e  norme   internazionali   rese   applicabili   tramite
l'organizzazione per le aree speciali. 
Tali leggi e regolamenti non sono  applicabili  alle  navi  straniere
prima di 15 mesi dalla data della comunicazione all'organizzazione. 
       b)  Lo  Stato  costiero  pubblica  i  limiti  di   tali   aree
particolari e chiaramente definite. 
       c) Nell'inviare  la  comunicazione  di  cui  sopra,  lo  Stato
costiero contemporaneamente informa l'organizzazione competente della
propria intenzione di emanare ulteriori leggi e regolamenti per  tale
area,  al  fine  di  prevenire,  ridurre  e  tenere  sotto  controllo
l'inquinamento provocato da navi. 
Tali ulteriori leggi e regolamenti possono riguardare gli scarichi  o
le pratiche di navigazione ma  non  obbligano  le  navi  straniere  a
osservare norme di progettazione, costruzione e armamento diverse  da
quelle internazionali generalmente accettate; ed entrano  in  vigore,
per le  navi  straniere,  15  mesi  dopo  la  data  di  comunicazione
all'organizzazione, a condizione che quest'ultima le approvi entro 12
mesi da tale data. 
   7. Le regole e norme internazionali previste dal presente articolo
dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di  notifica  tempestiva
agli Stati costieri la cui costa e relativi interessi possano  essere
compromessi da qualsiasi tipo di incidente in  mare  che  provochi  o
possa provocare scarichi in mare.