(Convenzione - art. 212)
                            Articolo 212 
       Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica 
   1. Gli Stati,  al  fine  di  prevenire,  ridurre  e  tenere  sotto
controllo   l'inquinamento   marino   di   origine   atmosferica    o
transatmosferica,  adottano  leggi  e  regolamenti  applicabili  allo
spazio aereo sotto la loro sovranita' e alle navi che battono la loro
bandiera o alle navi e aeromobili immatricolati  nei  loro  registri,
tenuto conto delle regole, norme e procedure raccomandate  in  ambito
internazionale, e della sicurezza della navigazione aerea. 
   2. Gli Stati adottano, se necessario, altre misure per  prevenire,
ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento. 
   3.   Gli   Stati,   operando   particolarmente    attraverso    le
organizzazioni   internazionali   competenti   o    una    conferenza
diplomatica, si impegnano per adottare a livello mondiale e regionale
regole,  norme,  procedure  e  pratiche  raccomandate  al   fine   di
prevenire,  ridurre  e  tenere   sotto   controllo   tale   tipo   di
inquinamento.