Art. 20. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, fino alla meta' dei componenti di qualunque organo collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di appartenenza. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, della maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club locale. L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza. La mancata convocazione dell'Assemblea entro tale termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo. In tal caso l'Aero Club d'Italia provvedera' a nominare un commissario straordinario per la convocazione dell'Assemblea dell'Aero Club locale. La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo dell'Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale scadenza dell'organo decaduto.