(Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 20)
                              Art. 20. 
 
    In caso di dimissioni, morte, inabilitazione  o  interdizione  di
alcuni membri,  anche  in  tempi  diversi,  ma  prima  dell'assemblea
elettiva,  fino  alla  meta'  dei  componenti  di  qualunque   organo
collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima  assemblea
utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi  membri,  i  quali
resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza  dell'organo
di appartenenza. 
    In caso di  dimissioni,  morte,  inabilitazione  o  interdizione,
anche in tempi  diversi,  ma  prima  dell'assemblea  elettiva,  della
maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si  verifica
la decadenza dello stesso. 
    La decadenza del Consiglio Direttivo non  comporta  la  decadenza
del Presidente dell'Aero Club locale. 
    L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi e' fissata  in  prima
convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza. 
    La  mancata  convocazione  dell'Assemblea  entro   tale   termine
comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo. 
    In tal caso  l'Aero  Club  d'Italia  provvedera'  a  nominare  un
commissario  straordinario   per   la   convocazione   dell'Assemblea
dell'Aero Club locale. 
    La decadenza, per qualsiasi causa, di un  organo  dell'Aero  Club
locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la
decadenza degli altri organi. 
    In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale  scadenza
dell'organo decaduto.