(Statuto tipo degli Aero Club locali federati-art. 22)
                              Art. 22. 
 
    Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell'Aero Club
locale. 
    Non possono ricoprire cariche elettive: 
      1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni; 
      2)   coloro   che   risultino    colpiti    da    interdizione,
inabilitazione, fallimento o condanna a pena  detentiva  per  delitti
non colposi; a tal  fine,  l'applicazione  della  pena  su  richiesta
dell'imputato e' equiparata alla condanna; 
      3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club
d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano  o
di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente
superiori a sei mesi; 
      4) coloro che comunque siano interessati in attivita'  privata,
industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con  l'Aero
Club d'Italia e/o  gli  Aero  Club  federati,  Enti  Aggregati  e  le
Associazioni benemerite. 
    L'appartenenza a un organo dell'Aero Club d'Italia o alle STS  e'
incompatibile con qualunque  carica  elettiva  nell'ambito  dell'Aero
Club federato. 
    In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per  i  quali
si determinasse  tale  incompatibilita',  decadranno  automaticamente
dalla carica periferica gia' rivestita. 
    Qualunque  carica  elettiva  presso  un  Aero  Club  federato  e'
incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.