Art. 22. Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell'Aero Club locale. Non possono ricoprire cariche elettive: 1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni; 2) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine, l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato e' equiparata alla condanna; 3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi; 4) coloro che comunque siano interessati in attivita' privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club federati, Enti Aggregati e le Associazioni benemerite. L'appartenenza a un organo dell'Aero Club d'Italia o alle STS e' incompatibile con qualunque carica elettiva nell'ambito dell'Aero Club federato. In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per i quali si determinasse tale incompatibilita', decadranno automaticamente dalla carica periferica gia' rivestita. Qualunque carica elettiva presso un Aero Club federato e' incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.