(CODICE CIVILE-art. 2550)
                             Art. 2550. 
 
                    (Pluralita' di associazioni). 
 
  Salvo   patto   contrario,   l'associante   non   puo'   attribuire
partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad  altre
persone senza il consenso dei precedenti associati.