(CODICE CIVILE-art. 2552)
                             Art. 2552. 
 
             (Diritti dell'associante e dell'associato). 
 
  La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. 
 
  Il contratto puo'  determinare  quale  controllo  possa  esercitare
l'associato sull'impresa o  sullo  svolgimento  dell'affare  per  cui
l'associazione e' stata contratta. 
 
  In ogni caso  l'associato  ha  diritto  al  rendiconto  dell'affare
compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae  per
piu' di un anno.