(CODICE CIVILE-art. 2553)
                             Art. 2553. 
 
              (Divisione degli utili e delle perdite). 
 
  Salvo patto contrario, l'associato  partecipa  alle  perdite  nella
stessa misura  in  cui  partecipa  agli  utili,  ma  le  perdite  che
colpiscono  l'associato  non  possono  superare  il  valore  del  suo
apporto.