(CODICE CIVILE-art. 2554)
                             Art. 2554. 
 
             (Partecipazione agli utili e alle perdite). 
 
  Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si  applicano  anche  al
contratto  di  cointeressenza  agli  utili  di  una   impresa   senza
partecipazione  alle  perdite,  e  al  contratto  con  il  quale   un
contraente attribuisce la partecipazione agli utili  e  alle  perdite
della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. 
 
  Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro
resta salva la disposizione dell'art. 2102.