(CODICE CIVILE-art. 2556)
                             Art. 2556. 
 
                 (Imprese soggette a registrazione). 
 
  Per le imprese soggette a registrazione i contratti che  hanno  per
oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento dell'azienda
devono essere provati per iscritto, salva  l'osservanza  delle  forme
stabilite dalla legge per  il  trasferimento  dei  singoli  beni  che
compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. 
 
  I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere  denunziati
per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel  termine  di  trenta
giorni dalla conclusione.