(CODICE CIVILE-art. 2557)
                             Art. 2557. 
 
                      (Divieto di concorrenza). 
 
  Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque  anni
dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto,
l'ubicazione o altre circostanze sia idonea  a  sviare  la  clientela
dell'azienda ceduta. 
 
  Il patto di astenersi dalla concorrenza  in  limiti  piu'  ampi  di
quelli previsti dal comma precedente e' valido, purche' non impedisca
ogni attivita' professionale dell'alienante. Esso non  puo'  eccedere
la durata di cinque anni dal trasferimento. 
 
  Se nel patto e' indicata una durata maggiore o  la  durata  non  e'
stabilita, il divieto di concorrenza vale per il  periodo  di  cinque
anni dal trasferimento. 
 
  Nel caso di usufrutto o  di  affitto  dell'azienda  il  divieto  di
concorrenza  disposto  dal  primo  comma  vale  nei   confronti   del
proprietario  o  del  locatore  per  la   durata   dell'usufrutto   o
dell'affitto. 
 
  Le disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  alle  aziende
agricole solo per le attivita' ad esse connesse,  quando  rispetto  a
queste sia possibile uno sviamento di clientela.