(CODICE CIVILE-art. 2558)
                             Art. 2558. 
 
                    (Successione nei contratti). 
 
  Se non e' pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra
nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa  che  non
abbiano carattere personale. 
 
  Il terzo contraente puo' tuttavia recedere dal contratto entro  tre
mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una  giusta  causa,
salvo in questo caso la responsabilita' dell'alienante. 
 
  Le  stesse  disposizioni   si   applicano   anche   nei   confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto  e
dell'affitto.