(CODICE CIVILE-art. 2559)
                             Art. 2559. 
 
               (Crediti relativi all'azienda ceduta). 
 
  La cessione dei  crediti  relativi  all'azienda  ceduta,  anche  in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione,  ha  effetto,
nei  confronti   dei   terzi,   dal   momento   dell'iscrizione   del
trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto
e' liberato se paga in buona fede all'alienante. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano anche  nel  caso  di  usufrutto
dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.