(CODICE CIVILE-art. 2560)
                             Art. 2560. 
 
                (Debiti relativi all'azienda ceduta). 
 
  L'alienante non e'  liberato  dai  debiti,  inerenti  all'esercizio
dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che  i
creditori vi hanno consentito. 
 
  Nel trasferimento di un'azienda  commerciale  risponde  dei  debiti
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori.