Art. 2560.
(Debiti relativi all'azienda ceduta).
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti all'esercizio
dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i
creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri
contabili obbligatori.