(CODICE CIVILE-art. 2561)
                             Art. 2561. 
 
                      (Usufrutto dell'azienda). 
 
  L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la
contraddistingue. 
 
  Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e  in
modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli  impianti
e le normali dotazioni di scorte. 
 
  Se non  adempie  a  tale  obbligo  o  cessa  arbitrariamente  dalla
gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015. 
 
  La differenza tra  le  consistenze  d'inventario  all'inizio  e  al
termine dell'usufrutto e' regolata in danaro, sulla base  dei  valori
correnti al termine dell'usufrutto.