(CODICE CIVILE-art. 2564)
                             Art. 2564. 
 
                    (Modificazione della ditta). 
 
  Quando la ditta  e'  uguale  o  simile  a  quella  usata  da  altro
imprenditore e puo' creare confusione per  l'oggetto  dell'impresa  e
per il luogo in cui questa e' esercitata,  deve  essere  integrata  o
modificata con indicazioni idonee a differenziarla. 
 
  Per  le   imprese   commerciali   l'obbligo   dell'integrazione   o
modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel  registro
delle imprese in epoca posteriore.