(CODICE CIVILE-art. 2565)
                             Art. 2565. 
 
                    (Trasferimento della ditta). 
 
  La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda. 
 
  Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa
all'acquirente senza il consenso dell'alienante. 
 
  Nella successione nell'azienda per  causa  di  morte  la  ditta  si
trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.